Una nuova consapevolezza / I diritti giuridici della natura

19 Marzo 2021

Dal fine vita alle nuove tecnologie, dall’emersione di nuove forme di famiglia ai cambiamenti climatici, passando per il virus. È la natura – che di questi temi costituisce parametro di riflessione, corollario, presupposto di discorso – la protagonista del dibattito contemporaneo.

Se si è soliti pensare che il tema della natura sia appannaggio esclusivo della filosofia, in realtà, di recente, essa viene spesso chiamata in causa da una disciplina ad esso tradizionalmente considerata estranea: il diritto.

La questione della protezione della natura a fronte dei cambiamenti climatici, ad esempio, ha visto una massiccia mobilitazione del diritto che, proprio in rapporto a questi temi, ha prodotto innovazioni importanti.

Si pensi, in questo senso, all’ampio dibattito suscitato dall’introduzione, nelle costituzioni di alcuni paesi sudamericani, dei diritti della natura attraverso una “giuridificazione” del concetto di “pachamama”. 

O, ancora, alla tecnica, che inizia ad affermarsi nel panorama comparatistico, di “soggettivizzare” le risorse naturali, al fine di garantirne una maggior tutela: in alcuni paesi, legislatori e giudici hanno ritenuto che alcuni fiumi o foreste di particolare rilievo, prossimi a una probabile distruzione ecologica, dovessero essere giuridicamente qualificati alla stregua di persone. Non oggetti, dunque, ma soggetti, in quanto tali titolari di diritti azionabili in giudizio. Come una persona, anche un fiume o una foresta ha diritto alla propria integrità e non può, pertanto, essere violato nel suo “habeas corpus”. 

Accanto alla personificazione di esseri non umani, altra strada messa in campo dal diritto per tutelare le risorse naturali è stata la personificazione di umani, per così dire, non ancora esseri (o, quantomeno, non ancora esistenti): le generazioni future. 

 

L’idea, in questo caso, è quella di superare la logica del “qui e ora” tipica del diritto moderno, al fine di innestare nei meccanismi di tutela propri del diritto (soprattutto civile) un elemento di diacronicità.

L’architettura del diritto occidentale, infatti, si fonda sull’idea per cui la lesione di un interesse (o di un diritto), per poter trovare tutela (per essere “azionata”) debba essere “attuale”. Essa, cioè, deve essere attribuibile a un soggetto specifico ed essersi già verificata (in taluni casi può anche essere non ancora avvenuta ma deve comunque ritenersi imminente e prossima). E così, per dirla con un esempio, sarà facile citare in giudizio un’impresa che sversa illecitamente liquami inquinanti nel terreno altrui, rovinandone le potenzialità agricole e danneggiando la salute del suo proprietario, e quindi ottenere l’interruzione dell’attività inquinante e il risarcimento del danno. Al contrario, sarà pressoché impossibile ottenere un provvedimento che impedisca a un’impresa di imbottigliare l’acqua di una sorgente ove tale condotta, per quanto formalmente lecita e non immediatamente dannosa, fosse potenzialmente idonea e cagionare, nel lungo termine, il depauperamento della risorsa e l’estinzione del bacino acquifero a valle. Questo poiché non vi sarebbe nessun soggetto in grado di lamentare un danno (nemmeno imminente), che sarebbe subito da qualcuno che, non essendo ancora nato, non sarebbe nemmeno in grado di andare da un avvocato e instaurare una causa innanzi al giudice civile.

 

Varie sono le tecniche che, in via sperimentale, stanno tuttavia emergendo per ovviare a questa (per nulla casuale) lacuna. Una, ad esempio, è quella di ammettere in giudizio, nelle cause ambientali, organizzazioni no-profit impegnate nella tutela della natura, le quali, nel processo, svolgono il ruolo di rappresentanti degli interessi di chi ancora non è nato, vestendo i panni degli “avvocati delle generazioni future”. Su questi temi, iniziano a emergere studi importanti, soprattutto nella dottrina civilistica, come quello recentemente condotto da Michael W. Monterossi in L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione (ETS, 2020).

Ma il concetto di natura è costantemente ripreso anche nel dibattito sulle nuove forme di famiglia e, in particolare, sulle rivendicazioni dei diritti delle persone omosessuali. 

D’altra parte, come è stato ampiamente dimostrato, tutte le tesi che si oppongono al riconoscimento dei diritti nei confronti della comunità LGBTQ+ possono essere ricondotte a un unico “argomento”. L’opinione, cioè, che la costituzione di assetti familiari tra persone dello stesso sesso sia, in ultima analisi, non conforme a natura.

 

L’ipocrisia di questo ragionamento è stata smascherata a più riprese, da ultimo da Micaela Ghisleni nel suo Generazione arcobaleno (Einaudi, 2020). L’autrice racconta la battaglia condotta per veder riconosciuto il proprio legame genitoriale con Nicolò, partorito dalla compagna a seguito di fecondazione eterologa in Danimarca. Il libro ha, tra gli altri, il merito di porre in luce l’uso del tutto selettivo che, della categoria di natura, si fa nel dibattito pubblico. Tale categoria, irrilevante per le persone eterosessuali, diviene improvvisamente rilevante quando si tratta degli omosessuali e dei loro diritti.

 

 

La questione risulta immediatamente chiara non appena si guarda alla procreazione medicalmente assistita. Nessuno dubita che ad essa possa accedere una coppia eterosessuale naturalmente incapace di procreare a causa della sterilità del partner maschile. Quando, tuttavia, tale incapacità biologica dipende dall’identità di sesso delle partner, allora l’argomento dell’incapacità naturale entra in gioco, al punto che la legge tramuta tale incapacità biologica in incapacità giuridica e non consente alle coppie composte da sole donne di accedere alla tecnica.

 

Entrambi questi temi, solo apparentemente distanti, mostrano due cose molto rilevanti: in primo luogo, il fatto che la natura abbia ben poco di naturale e sia, invece, un dispositivo squisitamente politico; in secondo luogo, che il carattere politico della natura in tanto può essere esplorato (e illuminato) in quanto tale categoria venga esaminata nel rapporto che questa intrattiene con il diritto.

Questa importantissima intuizione è alla base del recente libro curato da Michele Spanò ed edito Quodlibet, che non a caso prende, come titolo, L’istituzione della natura.

Il volume “allinea, trasformandoli in un’opera nuova, due saggi di Yan Thomas e Jacques Chiffoleau pubblicati separatamente ma concepiti congiuntamente” e si conclude con un saggio del curatore. I tre scritti, letti insieme, costruiscono una vera e propria genealogia del rapporto tra natura e diritto nella tradizione giuridica occidentale. 

 

Si tratta di un’opera fondamentale per attrezzare un discorso consapevole sulle sfide della modernità (intesa in senso tecnico). Mobilitando due tra i più grandi storici del diritto contemporanei, il volume mostra come le radici della modernità si fondino su un’idea prettamente istituzionale – giuridica – di natura. Contrariamente a quanto solitamente (e ben poco consapevolmente) sbandierato dalle correnti più retrograde del dibattito politico (e giuridico), Thomas e Chiaffoleau dimostrano che tanto nell’antica Roma quanto nel medioevo cristiano, la natura fosse concepita alla stregua di una vera e propria istituzione e come, di ciò, nessuno pareva dubitare o stupirsi. Certo: un’istituzione importante, da annoverarsi tra quelle deputate a garantire il buon funzionamento e/o la legittimazione del sistema giuridico e politico, ma pur sempre un’istituzione. Non qualcosa che sta “fuori dal diritto” e che il diritto deve governare, ma qualcosa che dal diritto è prodotto.

 

La conclusione è che, se uno vuole indagare nelle trame di quelle fin troppo invocate radici romano-cristiane sulle quali si fonda la nostra tradizione giuridica, scopre che la natura ha ben poco di naturale, e altro non è che un meccanismo istituzionale costruito per perseguire specifici scopi politici, i quali variano a seconda dell’epoca storica. Si ha così non solo che la natura, ben lungi dall’esistere di per sé, è prodotta dal diritto. Ma pure che essa cambia, di epoca in epoca.

Come ogni buona genealogia, il libro ha una pars costruens, affidata al saggio conclusivo di Spanò. L’intuizione è golosa e persuade: se la natura è un meccanismo istituzionale, allora anch’essa, come ogni istituto giuridico, è passibile di contro-egemonia, e cioè di interpretazioni potenzialmente dirompenti, politicamente connotate e capaci di segnare un significativo cambio di rotta rispetto all’assetto del potere costituito.

Nel diritto borghese la natura è funzione di quella dicotomia soggetto/oggetto che ha permesso il sorgere del capitalismo ma che è anche alla base di quella vocazione estrattiva del nostro sistema istituzionale, causa ultima dell’attuale catastrofe ecologica e di tanti altri abomini (primo tra tutti la possibilità di connotare eticamente la natura trasformandola nello strumento di connessione tra diritto e mainstream sociale, come avviene tanto nei discorsi contro i diritti LGBTQ quanto nei meccanismi di pink-washing che ne costituiscono il contro-altare).

 

Il diritto, e in particolare il diritto civile, si fonda invero sull’idea per cui c’è un soggetto (l’uomo) e c’è tutto ciò che non è uomo, che è oggetto: natura. La natura esiste in quanto insieme di beni suscettibili di proprietà privata (e dunque di poter essere usati e abusati) e scambiati sul mercato.

Spanò invita a rompere la dicotomia tra soggetto e oggetto e a farlo esercitandosi su di un piano prettamente tecnico: l’idea è quella di tentare di creare meccanismi nuovi, capaci di arginare la vocazione antropocentrica ed estrattiva del nostro attuale assetto.

Sembrerebbe, questo, un convincente invito per i giuristi a prendere coscienza della propria funzione politica e a farlo senza abdicare alla tecnica, poiché proprio la tecnica è in grado di creare istituzioni nuove, capaci di farsi carico degli interessi dell’ambiente, degli esclusi e delle generazioni future.

Si tratta di una direzione che inizia a maturare negli studi giuridici (è questa, ad esempio, l’impostazione metodologica attraverso cui Ugo Mattei e Alessandra Quarta avviano una re-interpretazione delle principali categorie del diritto privato – Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni. Aboca, 2018) ma che dovrà divenire maggioritaria, se il diritto vorrà mantenere ancora il ruolo di disciplina di controllo dell’uso del potere nel progredire dei processi sociali, e non solo l’arma attraverso cui il potere li produce.

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