I lupi artificiali

7 Aprile 2014

Dimmi, dei morti non darsi pensiero sarebbe virtù?
Presso che genti tal fede germoglia?
Fra quelle riscuotere onore
io non vorrei, né, se bene
posseggo, godermelo in pace,
se l'ali agli acuti lamenti
troncare dovessi, frodarne
l'onore ai parenti.
Ché, se il defunto, null'altro
che polvere, giace,
e i rei non conoscon le pene
del loro assassinio, pudore o pietà
fra gli uomini più non sarà.
Elettra, Sofocle


“Tortura” deriva dal latino torquere, ossia torcere, stortare, ma anche, estensivo, storcere il collo, contrarre la bocca, strabuzzare gli occhi. “Sevizia”, parola così onomatopeica, deriva invece da saevus: feroce, crudele, impetuoso, violento. “Vessazione” da vexo, vexare, è agitare, scuotere, sconvolgere. “Umiliazione”, all'opposto, trova il suo etimo in humus, avvicinare al suolo, al territorio, estensivamente, allo Stato.

 

Chiunque di buonsenso, (salvo che possieda velleità sadiche), si trova concorde nel deprecare queste pratiche. Le lesioni gravi condotte con crudeltà, così come l’omicidio, sono quelle pochissime azioni che vedono unanime l’indignazione e la condanna collettiva, senza appellarsi a filtri morali. È il corpo, la sua integrità ad essere attaccata, e i corpi di donne e uomini, nel loro essere biologico, si somigliano tutti: sono potenzialmente interscambiabili. Per questo ci si indigna. Perché quel corpo martoriato senza una colpa, quelle due braccia, due occhi, un torace, naso, capelli, piedi, mani, potrebbero essere i nostri. Eppure la pratica della tortura in Italia non è un reato rubricato nel codice penale. C’è l’omicidio, ci sono le lesioni aggravate, c’è l’aggravante di crudeltà (prescrittibili in 5, 10 anni). Ma con tortura si intende qualcosa di più. C’è la reiterazione e, molto spesso, c’è un apparato che somministra l’azione, connesso con uno Stato, un potere costituito, un monopolio legittimo dell’uso della forza.

 

È di pochi giorni fa la notizia della riapertura da parte della procura di Varese del caso di Giuseppe Uva, che il 14 giugno del 2008 alle 3:00 di notte è stato fermato per la strada insieme al suo amico, portato in caserma e lì deceduto in circostanze oscure. Il pm aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma solo dopo una lunga campagna mediatica e il lavoro costante di famiglie ed avvocati il procuratore di Varese ha disposto il rinvio a giudizio. I nomi si rincorrono, ora che vi sono volti e storie che accompagnano le vicende: tra tutti, scegliendo gli unici due che presentano una (incompleta) verità processuale, è importante richiamare Federico Aldovrandi di anni 18, e Stefano Cucchi di anni 31, deceduti il primo per strada, a Ferrara; il secondo, ristretto, è spirato all’ospedale Pertini a Roma, sotto il controllo dei medici; entrambi i casi conclusisi con condanne che non riescono a riportare la verità storica nell’alveo della verità giuridica.

 

Sono i parenti, come le donne di Sofocle e di Euripide, che chiedono giustizia per i loro cari, che discutono della legittimità dei processi, perché non v’è spiegazione sul morire a 18 anni sul ciglio della strada (tantomeno alle umiliazioni e intimidazioni rivolte nel corso del processo alla madre del defunto). Non solo le storie, ma anche il ragionare sugli effetti perversi del diritto, soprattutto del diritto penale, mi rimanda immediatamente alla Grecia antica, a quel diritto ancora irrazionale al quale iniziava a contrapporsi l’idea di democrazia.

 

Sarà perché il concetto di nomos occidentale viene da lì. Sarà perché le vicende che intrecciano le norme del codice hanno avuto modelli, archetipi, richiami nei dialoghi e negli ammonimenti dei cori della tragedia. Il difficile equilibrio tra bia e dike (violenza e giustizia) nonostante le teorie, le molte guerre, le feroci dittature, le innovative carte costituzionali, le nuove democrazie, non ha ancora trovato stabilità. Per questo, quelle vicende, che animavano le sponde dell’Egeo, ci parlano ancora oggi, raccontano ancora il presente. Perché il nostro diritto penale non sempre basta. Le prove sono difficili, sono spesso sfuggenti, e gli istituti vetusti, tesi a proteggere di più i corpi di Stato che corpi dei cittadini. È così che, a volte, dove le parole delle norme non sono riuscite a disciplinare le condotte, dove la lacuna giuridica apre margini di discrezionalità, gli istinti viscerali hanno trovato interstizi per potersi manifestare sui corpi, sulle vite delle persone in condizioni di privazione (temporanea) della libertà. Non solo si è compiuta l’azione, ma la punizione non è stata congrua, è saltata quella proporzionalità tra pena ed offesa, quella certezza della pena alla base del testo di Cesare Beccaria e ancora fondamento del diritto penale moderno.

 

Come si è arrivati fino a questo punto? Queste pratiche sarebbero dovute scomparire con la sottoscrizione ideale del contratto sociale da parte degli uomini, disposti a sopportare un controllo sovrano in cambio di pace. È Hobbes a formalizzare un diritto artificiale non più solo espressione di una volontà divina (per lui ancora presente), ma scelta cosciente degli uomini, sacrificio di libertà in cambio della sopravvivenza.

 

L’uomo artificiale, lo Stato, è comunque un mostro, un mostro marino, il Leviatano di biblica memoria, che indossa un abito fatto di sudditi: è la civitas che compone la sovranità, ne legittima il potere, ne sottoscrive i patti. L’origine convenzionale dello Stato moderno fonda il “monopolio legittimo dell’uso della forza” ossia la possibilità, da parte dello Stato, di esercitare pratiche coercitive (in primis, la limitazione della libertà personale) in cambio della “salute pubblica”.

 

Quattro secoli di dottrina dello Stato hanno cercato di trovare artifici in grado di limitare sempre di più questo esercizio, renderlo pratica suppletiva, eccezione: sono le dottrine garantiste, che sotto l’idea di stato di Diritto, o in modo più poetico, stato di diritti, hanno reso quei cittadini, quel vestito, sempre più resistente alle bizze del mostro, in grado di contenere violenza e vessazioni.

 

È a partire da questa idea, dalla memoria pesante del fascismo e degli anni della guerra che i costituenti hanno stilato una carta di pace, talmente densa di diritti, di tutele, di garanzie, da non pensare di poter contemplare un divieto di tortura, anche perché questo era implicitamente disseminato nelle maglie del diritto. Sicuramente, l’affermazione della «pari dignità sociale», che poneva al centro della trama costituzionale la persona umana (artt. 2, 3, 13, ecc.) rendeva immediatamente diritto “indisponibile” quello di ciascuno di essere trattato come uomo, in altre parole, il diritto minimo all’habeas corpus. A rafforzare questo diritto vi era la specifica previsione di cui all’art. 13, comma 4, «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», che impone la sanzione sulla violenza; passaggio ripreso e rafforzato dall’art. 27, comma 3 Cost., che prevede il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità), sia di puntuali statuizioni internazionali che costituiscono vincoli per la potestà legislativa statale ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.

 

È solo a livello internazionale che la tortura prende un nome, ma non un’efficacia nel nostro ordinamento penale. Così, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, la Convenzione Onu contro la tortura del 1984 (con il relativo protocollo opzionale del 2002), nonché, le specifiche disposizioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo (in particolare l’art. 3) delineano un quadro (giuridicamente ancora debole) che parla di possibili pratiche aggressive da parte degli agenti dello Stato, quei soggetti deputati a portare la pace, che spesso ritornano lupi. Ferrajoli ben descrive questa mutazione: “È insomma accaduto, per riprendere l’immagine di Hobbes, che “quest’uomo artificiale che è lo Stato”, nato per domare e tenere a freno quegli “uomini lupi” che sono gli uomini naturali, si è spesso trasformato in un lupo artificiale. E i lupi artificiali si sono rivelati assai più selvaggi, incontrollabili e pericolosi degli uomini naturali che li avevano creati onde affidarsi alla loro tutela”.

 

Lupi artificiali, un po’ licantropi – letteralmente lupo-uomo – un po’ lupi mannari, – da lupus hominarius –, cioè "lupo umano" ma anche "lupo mangiatore di uomini”. Questi esseri sono mutaforma: nel caso dei mannari, si trasformano contro la propria volontà, altre volte come per i licantropi, si possono trasformare quando lo desiderano senza perdere la ragione. Ecco, gli abusi in divisa seguono un po’ queste traiettorie. Uomini a volte licantropi, che possono cambiare veste senza perdere il senno, a volte lupi mannari, che si trasformano contro la loro volontà, eseguendo degli ordini superiori, inseriti nell’artificio dello Stato e da quello protetti. Sono pezzetti di storia repubblicana, che hanno affollato sempre di più le pagine dei nostri giornali, le aule dei nostri tribunali. Non perché ora vi sia una recrudescenza di violenza: è difficile riuscire a dare le dimensioni del fenomeno, così sommerso e occultato dalle parole normative.

 

La differenza la fa la presa di coscienza, il dubbio sulla versione ufficiale: come nella tragedia sofoclea, le donne si sono date pensiero di quei morti (individualmente, ma soprattutto in forma collettiva), e si sono chieste come sia stato possibile che l’incontro con i simboli dello Stato non abbia protetto, ma abbia afflitto i fratelli, compagni, mariti, figli. Da quelle vicende si alzano l'ali agli acuti lamenti/(se) troncare dovessi, frodarne l'onore ai parenti. Dove non c’è rete, dove non c’è l’onore dei parenti che sollevano la loro indignazione, nessuno si darebbe, si dà pensiero di quelle morti. Infarti, soffocamenti, suicidi, morti accidentali.

 

Eppure, non è solo l’onore dei parenti che viene frodato ogni volta che una morte dolosa si rappresenta come un evento naturale. Ogni abuso erode un pezzetto di quella sovranità statale che si cerca di proteggere e di indossare sotto i vessilli e le mostrine. Sarebbe illusorio ed ingenuo pensare che basterebbe la ricezione del reato di tortura nel codice penale per fermare completamente gli abusi. La funzione di deterrenza ha sempre fallito.

 

Eppure, qualcosa potrebbe cambiare. Ad esempio il senso di onnipotenza e impunità: la tortura, a differenza delle lesioni, diventerebbe reato imprescrittibile. Perché, il chiamare le cose col loro nome permetterebbe di dare dignità alla verità storica, rafforzata da una verità processuale. Perché oltre all’onore dei parenti, c’è uno Stato di diritto che viene frodato ogni volta che avviene un abuso, ogni chiaro di luna che trasforma uomini in lupi artificiali. Perché questa, ancora oggi, non può essere chiamata davvero giustizia.

Chi sarà che, scorgendo ov'è giustizia, compagne mie, mi dica una parola amica? Lasciatemi, lasciatemi senza conforto: fine mai non avrà lo schianto: bagnerà sempre il ciglio l'inestinguibil pianto.

 

Firma la petizione per introdurre il delitto di tortura nel codice penale da change.org

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