Giustizia o vendetta?
La recente vicenda giudiziaria del gioielliere che ha sparato a rapinatori in fuga riapre un dibattito destinato a riproporsi ogni volta che si verifica una reazione a un’aggressione: fino a che punto è consentito difendersi? Esistono limiti, e se esistono quali sono? Colui che reagisce è una sorta di Michael Kohlhaas, vittima nel racconto di von Kleist di un sopruso che decide, visti vani i tentativi di avere giustizia, di emettere lui stesso una sentenza nei confronti di chi gli aveva provocato il danno? (Tuzet, Giustizia a ogni costo? Su Michael Kohlhaas di H. von Kleist, Rifrazioni anomale dell'idea di giustizia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017). Oppure, prendendo spunto dai classici e da pellicole cinematografiche in auge in questi giorni, è una sorta di Ulisse rispetto ai Proci: sovrano esautorato, con la casa occupata da persone che gli hanno sottratto i beni, insidiata la moglie, umiliato il figlio Ulisse, determinato a imporsi con la forza, punisce con un procedimento sommario, senza ascoltarli per eventualmente differenziarne le colpe, assumendo il ruolo di parte lesa, accusatore, giudice e esecutore della sanzione? Ulisse ritenendo di essere nel giusto, trasforma l’offesa nel potere di punire, reclama ciò che gli appartiene senza ricorrere alla giustizia e ristabilisce l’ordine violato. Il tutto rientra nel mito arcaico, chiuso rigidamente in se stesso e senza aperture verso la modernità – come invece talora frettolosamente affermato – la quale nasce proprio per impedire che la giustizia sia patrimonio esclusivo e senza limiti dell’offeso. Ulisse, come osservato da Dacia Maraini (“Il corriere della sera”, 5 agosto 2026), realizza una vera e propria esecuzione sommaria: la strage dei Proci è una rivendicazione che ha un fondamento ma che degenera in vendetta, in una punizione arcaica che non distingue, non gradua, non individualizza. Mito e diritto si trovano così in mondi lontani e non comunicanti: il mito descrive il bisogno di giustizia come forza; il diritto nasce quando quel bisogno, in nome della convivenza sociale, accetta un limite.
Ritornando alla domanda iniziale, la difesa privata non solo è legittima ma anche doverosa in quanto nasce dal bisogno di sicurezza che va garantita, svolgendo un ruolo sussidiario rispetto a quella pubblica quando questa non sia tempestiva. Ma, per renderla ammissibile, occorre rispettare e verificare i requisiti che la consentono. La storia della difesa legittima è così il passaggio da una fase in cui un cittadino decide senza controlli a quella in cui l’ordinamento verifica, attraverso un giudice, se quella forza sia stata esercitata legalmente. Non solo: questa situazione è un banco di prova per la cultura giuridica, incaricata di rendere ammissibile una condotta di regola costituente reato, evitando che emozione, paura, indignazione prevalgano. È il conflitto mai sopito tra i “tecnici” della giustizia, percepiti distanti dalle esigenze reali nel tutelare i principi, e gli accusatori della politica, troppo attenta a sentimenti estranei al diritto quali paura o istanze popolari insofferenti.
Illuminante al proposito è il saggio curato da Gaetano Insolera (Quando la difesa è legittima, Cortina, ristampa 2026): quale il percorso storico della legittima difesa? Pur essendo numericamente limitati i processi in cui entra in gioco (dal 2006 al 2018 solo 50 sentenze di Cassazione), è prevista dall’art. 52 del codice penale. Costruita in epoca fascista è stato ritoccata nel 2006 e nel 2019 (come delineano i saggi del curatore, oltre che quelli di Gallo e di Gamberini). Il quadro comparato delineato da Fornasari si integra con quello di La Spina che indaga il rapporto fra armi in possesso ai privati e numero delle vittime delle armi da fuoco rispetto ad altri ordinamenti, mentre il saggio di Siciliano approfondisce una definizione della legittima difesa che rappresenti la sintesi fra le paure e le pretese individuali da un lato e i principi fondamentali dall’altro.
Venendo all’istituto, significativa è la rubrica dell’articolo 52 intitolata “Difesa legittima” e non “Legittima difesa”: non si tratta di una differenza meramente stilistica, ma fornisce uno specifico significato stabilendo che una difesa può essere qualificata lecita solo con requisiti rigidi, per la qualità della vittima, per la gravità dell'offesa o per l’indignazione che suscita. Quel fatto diviene così “non punibile”, pur se in astratto sanzionabile. I requisiti vengono poi verificati dal giudice come richiede la Costituzione: l'articolo 24 garantisce di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, l'articolo 25 impedisce che il cittadino sia sottratto al suo giudice naturale, cioè quello che si individua rispetto al fatto commesso, l'articolo 27 attribuisce alla pena una funzione incompatibile con logiche di vendetta, l'articolo 111 pretende che ogni decisione sia il risultato di una verifica imparziale. Questi principi delineano una convivenza sociale in cui ogni controversia, uscendo dalla disponibilità delle parti, è affidata a un procedimento legale che autorizza o controlla.

Scendendo nel dettaglio, il presupposto della difesa legittima è un’offesa diretta contro un diritto proprio o altrui che ponga in pericolo o leda il diritto, e deve essere ingiusta cioè non autorizzata, contraria al diritto e non solo sgradita o minacciosa. Non è ingiusta, per esempio, quella della forza pubblica che esegue un arresto legittimo, mentre lo è l’aggressione fisica con pugni o coltello, il tentativo di rapina o furto con violenza, la violazione dell’integrità sessuale, l’intrusione violenta nell’abitazione per commettere reati contro la persona o il patrimonio. Il soggetto deve essere costretto a difendersi, nel senso di trovarsi nell’alternativa tra reagire o subire l’offesa con una valutazione oggettiva, evidente per un osservatore esterno alla luce delle circostanze di luogo, persona e modalità dell’aggressione. Il pericolo deve essere attuale, presente, in corso o così prossimo da non poter attendere l’intervento dell’autorità, e quindi non è tale un rischio congetturale, l’offesa ormai esaurita oppure preventiva, per risentimento, per ritorsione o per uno scopo punitivo. Una condotta nata all’interno di una situazione realmente aggressiva può perdere così la sua qualificazione difensiva quando l’aggressore desiste, fugge o non dispone più della possibilità di proseguire l’offesa. Il pericolo deve essere imminente, cioè presente anche se il danno non si è ancora verificato, e perdurante cioè in corso pur non esaurito. Quando l’aggressione è ormai cessata e l’aggressore non rappresenta più un pericolo, la reazione non è ammissibile perché si trasforma in vendetta, cioè punizione ingiustificata.
La minaccia deve presentarsi come concretamente probabile, imminente e vicina nel tempo, non come eventualità remota. Non è sufficiente un generico clima di pericolosità, per esempio vivere in una zona ad alta criminalità, per giustificare una reazione violenta preventiva. Il pericolo va valutato non solo sulle percezioni dell’agente, ma sui dati conoscibili, in quanto decisivo è che nel momento del fatto esistesse effettivamente un pericolo presente o imminente.
Di particolare rilevanza è il requisito della costrizione, cioè il non poter aversi una diversa reazione con una condotta lecita, alternativa in grado di proteggere con pari efficacia. La reazione deve quindi essere necessaria, il pericolo non evitabile e il mezzo impiegato in grado di arrestare l’offesa. Quando esiste una via alternativa tempestiva ed egualmente efficace oppure quando l’intervento dell’autorità può essere richiesto senza sacrificare il diritto minacciato, l’autotutela non è più legittima.
La proporzione non consiste in una meccanica equivalenza tra i mezzi adoperati, come se a un’arma dovesse necessariamente rispondere un’arma dello stesso tipo o a un colpo un colpo di pari intensità. Il raffronto deve investire gli interessi contrapposti quali la gravità del pericolo, l’intensità dell’aggressione, le modalità della reazione e l’esito ragionevolmente prevedibile. La sproporzione emerge quando il sacrificio imposto all’aggressore risulti manifestamente esorbitante la stessa salvaguardia del diritto minacciato. Infine la valutazione deve essere ex ante, cioè la situazione vissuta dall’agente deve collocarsi idealmente nel momento dell’azione, considerando le circostanze percepibili, la concitazione, la rapidità degli eventi e le effettive possibilità di scelta.
Max Weber scriveva nel 1919 che lo Stato è quella comunità che entro un determinato territorio rivendica il monopolio dell'uso legittimo della forza perché senza impedire la diffusione incontrollata della violenza nessuna convivenza è possibile. Il costituzionalismo ha mostrato però che il monopolio della forza non è di per sé garanzia di libertà in quanto detenuta anche dagli Stati totalitari con eserciti, tribunali, polizie e apparati repressivi. Esisteva il monopolio della forza, ma erano assenti il limite e l'eccezione. La legittima difesa rappresenta un esempio di questa impostazione: non attribuisce al cittadino una porzione di sovranità, non gli conferisce il potere di amministrare la giustizia, ma gli consente soltanto di impedire, nell'immediatezza incombente, che un diritto fondamentale venga sacrificato quando lo Stato non può intervenire. È una supplenza, una parentesi, non una sostituzione di sovranità. E così si delinea la differenza tra forza e diritto: la forza tende a espandersi mentre il diritto vive soltanto entro limiti.
La domanda è ancora attuale: come impedire che la forza, nata per proteggere il diritto, finisca per sostituirsi ad esso? La Costituzione si propone di rendere la forza giuridicamente responsabile per cui ogni suo esercizio non è à la carte, ma deve essere ricondotto a requisiti legali sindacabili da un giudice. Lo Stato detiene il monopolio dell'uso legittimo della forza e accetta anche di sottoporre la forza al giudizio del diritto. Non è più forte quando autorizza un uso più ampio della forza, ma quando riesce a conservarne il controllo anche nei momenti in cui la paura spinge ad abbandonare il limite. Perché il limite non è il contrario della forza, ma la forma più pregnante della sua legittimazione democratica.