41bis, come e perché

14 Febbraio 2023

In questi giorni le giornate di sforzata ilarità canora sanremese hanno rischiato di annebbiare la vicenda di Alfredo Cospito, detenuto nelle forme dell’art. 41 bis e impegnato nello sciopero della fame per protesta. La questione ha molteplici sfaccettature, ma soprattutto richiama i fondamenti del nostro stato, i diritti che lo innervano, le esigenze che lo pressano, il loro bilanciamento inevitabile. Solo qualche settimana addietro ci si confrontava sulla dimensione delle intercettazioni telefoniche, sul rapporto tra la privacy reclamata dall’individuo e l’aspettativa della collettività di conoscere tutto e subito. Ora si discute sul carcere ‘duro’, sul rispetto della personalità di chi lo subisce e sull’esigenza della società di proteggersi dall’insidia della criminalità.

L’art. 41 bis è una norma dell’ordinamento penitenziario (Legge 354-75) caratterizzata dalla particolare rigorosità rispetto al tradizionale trattamento dei detenuti. Tale regime può essere disposto dal Ministro della giustizia anche su proposta di quello dell’Interno, sentita l’autorità giudiziaria, “quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” nei confronti di detenuti che abbiano commesso specifici e gravi delitti per impedire loro contatti con le organizzazioni malavitose d’appartenenza. L’istituto, previsto per almeno quattro anni (prorogabili ogni due anni), è strutturato su restrizioni specifiche: rigoroso isolamento dagli altri detenuti (due ore di ora d’aria con un massimo di altri quattro senza accesso agli spazi comuni); sorveglianza costante da parte di un corpo penitenziario speciale; un colloquio mensile con familiari e conviventi con controllo e registrazione e senza contatto fisico; divieto di ricevere e spedire libri e riviste; censura sulla corrispondenza (Circolare della Direzione Amministrazione Penitenziaria del 2017).

Nel 1992 la misura, inizialmente predisposta per i reati di terrorismo e di eversione, viene estesa ai reati di mafia ed alla criminalità organizzata, rinforzando il carattere emergenziale in un momento in cui sembrava cedere la repressione del crimine strutturato. Si è discusso e ora si discute se quei pericoli siano ancora attuali, se sia venuta meno la pericolosità delle organizzazioni mafiose e quindi se quell’istituto debba essere mantenuto. Nel caso di Cospito il Ministro Cartabia giustificò la decisione appellandosi ai “numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema carcerario”. 

La Corte Europea e le magistrature italiane si sono pronunciate sulla legittimità dell’art. 41 bis ritenendo che non violi l’art. 27 della Costituzione e rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo. Pur ridotti, non vengono annullati i contatti con l’esterno prevalendo logiche di ordine pubblico e sicurezza nazionale in un regime sicuramente duro, ma indispensabile per la doverosa risposta dello Stato nei confronti di particolari categorie di criminali. Con un’avvertenza, segnalano le Corti: aver sempre presente il rischio che sia messo in pericolo il concetto di dignità individuale per cui le restrizioni devono essere giustificate dalla particolarità degli interessi in gioco.

E’ ovvio che il detenuto, in quanto tale, veda i propri diritti limitati dalla condizione carceraria, ma il carcere è pur sempre un luogo in cui svolge e sviluppa la propria personalità (art. 2 Costituzione). Per questo “la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale” (Corte Costituzionale, sentenza 349 del 1993). La Costituzione, nel punire “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13.4) nello stabilire che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27.3) si affianca a norme europee (“nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, articoli 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, fonti entrambe cui le leggi ordinarie devono conformarsi).

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Più volte la Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare della costituzionalità di tale regime e sempre lo ha ritenuto conforme per la particolare pericolosità di tali detenuti e delle prevalenti legittime esigenze di prevenzione del crimine e di sicurezza pubblica. Ha precisato però che le limitazioni dei diritti fondamentali dei quei detenuti sono ammesse solo se non dirette a determinare un sovrappiù di punizione, bensì funzionali a contenere la pericolosità dei detenuti autori di gravi reati, impedendo i collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Quindi devono essere proporzionate a questo scopo e non alteranti la finalità rieducativa della pena.

Lo stesso dicasi per la Corte europea dei diritti dell’uomo in casi riguardanti l’Italia in ragione della specifica situazione criminale del nostro Paese. Ha ritenuto che l’articolo 41 bis si giustifica in linea di principio per ragioni di sicurezza pubblica e per fronteggiare situazioni di oggettiva pericolosità dei detenuti, deve essere rigorosamente giustificato e non può consentire trattamenti che di fatto, anche per le loro modalità, siano inumani o degradanti. I giudici europei sono intervenuti invece a garanzia di specifici diritti del detenuto, a partire dal poter sempre ricorrere al giudice contro simili misure, così da poter controllare l’effettiva sussistenza dei presupposti e le concrete modalità di applicazione di tale regime carcerario.

Non a caso, il nostro paese è stato condannato nel 2018 da quella Corte europea nella vicenda di Bernardo Provenzano cui era stato mantenuto l’art. 41 bis nonostante il deterioramento delle sue capacità cognitive. Così la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali, perché contrarie al senso di umanità della pena alcune modalità esecutive. Ad esempio il divieto di cuocere cibi in cella è illegittimo perché quell’intervento costituisce “una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto con le usanze del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni, nel fluire di un tempo della detenzione che trascorre altrimenti in un’aspra solitudine”.

Altrettanto statui per lo scambio di oggetti purché non segnalino, anche per il valore, la supremazia del detenuto sugli altri. In quest’ottica si è posta la Cassazione stabilendo che i detenuti soggetti all’art. 41 bis non possono vedersi ridurre le poche ore d’aria; possono salutarsi tra loro; ricevere quotidiani purché non riportino notizie d’interesse criminale; sottoporsi a fisioterapia; effettuare videochiamate ai propri familiari; consegnare personalmente doni ai figli minori di dodici anni. La finalità del regime non è pertanto quella di imporre una pena aggiuntiva per determinati reati, ma l’impedire che il detenuto possa mantenere il collegamento con l’associazione criminale alla quale appartiene. Si può giustificare con limiti rigorosi fino a quando questo pericolo sussiste e per le misure concretamente adeguate e necessarie rispetto a questo fine. 

Non è quindi in discussione la costituzionalità del carcere duro, né la sua efficacia o utilità, quanto piuttosto le sue specifiche modalità attuative quando inutilmente vessatorie e dunque lesive della dignità del detenuto. Esso dunque va limitato ai casi per cui risulta motivato ed indispensabile, evitando che si trasformi in una modalità detentiva che persegua una concezione vendicativa e non rieducativa della pena.


Da questi riferimenti discende che lo Stato non può rinunciare a difendersi dai suoi avversari, ma rispettando la legalità costituzionale e senza abusare del proprio potere. Le diverse posizioni sul 41-bis che si prospettano in questi giorni sembrano in realtà più il frutto di una visione pregiudiziale e divisiva schematicamente tra favorevoli e contrari. Esse dimenticano perlopiù la necessità del bilanciamento, la demarcazione tra il rigore per evitare i contatti con l’esterno e il rischio di cadere in un trattamento inumano e degradante.

In questa conflittualità di valori si è aperta un’altra falla. Si tratta dello sciopero della fame attuato da Cospito per veder abolito l’art. 41 bis. Potrebbe essere disposta l’alimentazione forzata dai medici, ma le volontà dell'anarchico sono precise. Neppure il trattamento sanitario obbligatorio sembra percorribile perché il detenuto è in perfetta salute psichica, ora ricoverato nell'ospedale collegato al carcere, consapevole pienamente delle conseguenze della sua iniziativa. Il corpo ancora una volta non rappresenta solo una componente naturale e fisiologica, ma, come osservato da Marco Belpoliti, diviene anche un messaggio politico, l’espressione di un’alterità, uno strumento per rivendicare spazi o diritti con una voce altrimenti flebile.

Non a caso lo sciopero della fame si inserisce nella tradizione della protesta civile e della lotta politica nonviolenta, promossa da non violenti. E la memoria di decenni orsono, pur scolorita ed ormai in bianco-nero, non consente azzardati richiami alla scelta di chi, come Cospito, si è servito della violenza per attuare obiettivi contrari alla Costituzione. Quella Costituzione che ora reclama di rispettare secondo un vistoso paradosso per chi è anarchico. 

Ciascuno ha diritto di pensarla a proprio modo, ma la bilancia deve essere tenuta in equilibrio, senza sbandamenti faziosi. Del resto la giustizia, con i suoi principi, così un tempo veniva raffigurata e forse non sarebbe superfluo ripristinare, e far conoscere, il senso di quella rappresentazione classica.

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TAGGED: Alfredo Cospito