Crans-Montana: il dolore e il diritto
La scarcerazione dei coniugi svizzeri Moretti è stata il detonatore di aspetti spesso silenziosi e non sempre messi a nudo. L’episodio è legato ad una tragedia immane, l’incendio avvenuto all’interno di un locale pubblico che ha causato 40 morti e 120 feriti, giovani colpevoli solo di aver cercato svago consentito in luoghi consentiti, confidando che l’essere pubblici quei luoghi garantisse la loro regolarità e quindi un uso senza rischi. E il pensiero va, triste ed addolorato, a situazioni italiane similari, dall’incendio del torinese cinema Statuto, al naufragio della Costa Crociera, al disastro ferroviario di Viareggio, al crollo del viadotto Morandi per citare i casi più vistosi.
Eventi di questo genere sono di natura colposa, cioè non intenzionali ma determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, e quando producono morti e feriti in grande numero sono circondati, più di altri, da ‘rumori’ di fondo (Kanehmann). Si tratta di una variabile invasiva, di aspettative che influiscono sul percorso delle idee e che giocano un ruolo non solo palpabile ma addirittura esplicitato. Basti pensare all’intervento della nostra Presidente del Consiglio e di un suo ministro, arrivati a richiamare l’ambasciatore dalla Svizzera contestando la scarcerazione degli indagati per il mancato rispetto delle vittime. Ma che cosa accade?
In termini generali la società dell’opinione ricostruisce l’accaduto, ne discute e inesorabilmente forma le ‘ prove’. Esse non sono però quelle tipiche del processo, bensì quelle delineate in altre sedi, cioè nei giornali, nei salotti televisivi, nelle sedi politiche, nelle associazioni spontanee. I risultati non sono di regola riversabili nella loro sede naturale, cioè nelle aule del Tribunale, e si caratterizzano per un dato incontrovertibile che si autoalimenta: l’intensa partecipazione emotiva e il ruolo dominante del dolore.
Occorre prendere atto che in questi casi si delinea un codice del processo non studiato nelle università, non desumibile dalle biblioteche ma risultante dalle testate dei giornali, dalle pulsioni politiche, da un’opinione pubblica assillante e desiderante. Nel passato, e dovrebbe esserlo ancora oggi, il processo riguardava il cittadino imputato, presente nella sua umanità, in attesa della risposta delle istituzioni. In questi casi il processo è quello delle vittime che hanno inserito nelle indagini e nelle aule il loro dolore e chiedono riconoscimento del loro dramma umano. La loro aspettativa e quindi la loro richiesta, è che la giustizia si muova celermente, a tutto campo, senza impacci, chiedendo implicitamente che essa si faccia carico di un bisogno emotivo, di un dolore insopprimibile che proviene dalla sofferenza continua per la perdita di persone care. Ma il linguaggio del dolore non coincide con quello del diritto, perché il suo percorso è senza soluzione, risulterà sempre inappagato, non restituirà la persona scomparsa, non risarcirà umanamente il dramma subito. Il linguaggio del processo codificato è invece quello delle regole, dell’equilibrio non a caso simboleggiato dalla bilancia, dalla ‘distanza emotiva’ per dirla con Calvino. E le vicende giudiziarie esigono commenti sostenuti dalla conoscenza delle regole sottostanti. La vicenda processuale di Crans è nella fase delle indagini, ancora lontana dalla decisione sulle responsabilità e in Svizzera, come in Italia, è consentita la carcerazione preventiva. Si tratta di uno strumento processuale che limita la libertà dell’indagato con scadenze prefissate. Essa soddisfa particolari esigenze connesse alle indagini in corso e a fronte di precisi parametri, cioè quando l’indiziato può inquinare le prove, quando può scappare o quando può reiterare i reati. Di certo e mai può essere legittimata come anticipazione della pena finale. Per inciso in casi luttuosi tristemente analoghi avvenuti in Italia (incendio del cinema Statuto, crollo del viadotto Morandi, disastro ferroviario di Viareggio) non fu adottata.
In Svizzera la carcerazione preventiva può essere superata, come avvenuto per il Moretti, con il versamento di una somma determinata dai giudici, cioè della cauzione, istituto assente in Italia. Presente nel codice processuale del 1930 (art. 282), essa fu eliminata in quello attuale del 1988 nonostante un dibattito acceso, alimentato dalle sirene seduttive anglosassoni che lo prevedevano da secoli (il ‘bail’). Alla fine vinse, con più di una ragione, la tesi abolizionista per la prevalenza degli aspetti discriminatori. E con più di una ragione, soprattutto quando come nel caso di Crans squarcia scenari ambigui sulle risorse disponibili per far fronte al versamento cauzionale. Da dove vengono i denari fissati dal Tribunale come indispensabili per la libertà? Sono state risorse finanziarie accantonate dagli imputati invece che essere impiegate nel fornire regolarità ai locali, quella regolarità mancata e fonte di drammi umani immensi? Se poi quelle risorse provengono da paesi lontani, schermati da curiosità legali o da persone sconosciute si infittiscono le domande sui legami che gli indagati possono avere con il mondo esterno, accrescendo le perplessità per un istituto, la cauzione, che consente queste, comprensibili e legittime domande.
Ma il profilo cruciale è: cosa si aspettano le vittime dal processo? Cosa il processo può loro offrire? Possono con il loro dolore e la loro indignazione influenzare la linea dei giudici? Le garanzie sono un fastidio quando l’accusa è grave e il dolore grande? La loro ansia per una punizione talora esemplare come può essere soddisfatta?
Le risposte intellettuali sono spesso vellutate, ma devono comunque trovare voce nel ribadire che le regole del gioco processuale forniscono soddisfazioni diverse da quelle attese. Il rispetto, infatti, per il dolore delle vittime dovrebbe concentrarsi nella puntigliosa ricerca della verità senza incidere sulla decisione giurisdizionale relativa alla libertà personale degli indagati, a prescindere del fatto che sia tecnicamente giusta o sbagliata.
Rispettare le vittime significa tenere ferma la barra d’orientamento, significa informare e non fuorviare, significa mantenere netti e saldi i confini dello stato di diritto, significa distinguere due culture giuridiche, quella della laicità della giustizia e quella della sua religiosità. I palcoscenici su cui si sono insediati i processi non hanno la necessità di essere nutriti di qualcosa di forte. Essi sono una terapia, un antidoto rispetto al bisogno di vendetta e all’emotività esigendo il rispetto di regole, soprattutto quando gli accusati appaiono odiosi e forse indifendibili, protagonisti di crimini laceranti. Non solo perché a difendere una santa persona sono tutti capaci, senza defezioni, ma anche perché è da lì, in quei frangenti, che comincia l’erosione dei diritti di tutti. Come scriveva il grande giurista novecentesco Hans Kelsen, «La giustizia non è un sentimento, ma una funzione dell’ordinamento giuridico». E quando il sentimento prende il posto della funzione, il diritto smette di essere tale.